Regolamento

 

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art. 1   (art. 4 Statuto)  SOCI ORDINARI

Fanno parte della categoria dei Soci ordinari:

  1. produttori e fornitori di insegne per l’utente finale
  2. produttori e fornitori di insegne e semilavorati per conto terzi
  3. fornitori di servizi (installazione conto terzi, pratiche per autorizzazioni, progettazioni ecc.)
  4. fornitori di materiali e accessori per insegne

 

art. 2  (art. 4 Statuto)  SOCI ONORARI

Possono essere nominati Soci onorari dal Consiglio Nazionale, su proposta dei Segretari Territoriali, o del Segretario Nazionale o della Presidenza, i Soci che posseggano uno o più dei requisiti sottoelencati. È nominato Socio Onorario colui che ha raggiunto almeno 50 punti, sommando tra loro i punteggi attribuiti a ciascuno dei suddetti requisiti, secondo questo elenco:

  • aver rappresentato un’azienda Socia per almeno 20 anni consecutivi (punti 15);
  • aver ricoperto la carica di Presidente Nazionale (punti 15 per il primo mandato e 5 per ogni successivo mandato);
  • aver ricoperto la carica di Segretario Nazionale (punti 10, indipendentemente dal numero dei mandati);
  • aver ricoperto la carica di Presidente, Vicepresidente o Tesoriere della Federazione Europea (punti 7, indipendentemente dal numero dei mandati);
  • essere stato membro di Giunta o di Presidenza (punti 8, indipendentemente dal numero dei mandati);
  • aver ricoperto la carica di Segretario Territoriale – Consigliere Nazionale (punti 5, indipendentemente dal numero dei mandati);
  • aver ricoperto la carica di Presidente del Gruppo AIFIL Giovani (punti 5, indipendentemente dal numero dei mandati);
  • aver ricoperto la carica di Tesoriere (punti 5, indipendentemente dal numero dei mandati);
  • essere stato membro del Collegio dei Revisori Conti (punti 5, indipendentemente dal numero dei mandati);
  • essere stato membro del Collegio dei Probiviri (punti 3, indipendentemente dal numero dei mandati);
  • aver ricoperto la carica di Rappresentante Provinciale (punti 1, indipendentemente dal numero dei mandati).

Il Consiglio Nazionale può assegnare un particolare punteggio, fornendo opportuna motivazione, a quei Soci che abbiano acquisito meriti speciali durante la vita associativa, fino a un massimo di 30 punti.

È facoltà del Consiglio Nazionale nominare Soci Onorari, indipendentemente dal punteggio, tra i fondatori e i promotori dell’Associazione.

 

art. 3  (art. 4 Statuto)   SOCI SOSTENITORI 

La qualifica di Socio sostenitore dovrà essere rivalutata ed eventualmente riconfermata annualmente dal Consiglio Nazionale.

 

art. 4  (art. 4 Statuto)  PROCEDURA DI AMMISSIONE SOCI ORDINARI

L’aspirante Socio Ordinario dovrà inoltrare domanda di ammissione redatta su apposito modulo fornito dall’Associazione e corredata dalla seguente documentazione:

1) Certificato di Iscrizione al Registro delle imprese;

2) eventuale delega scritta del legale rappresentante in favore della persona che rappresenterà l’azienda in seno all’associazione;

3) Informativa e consenso ai sensi della legge sulla privacy;

4) Copia certificato di attribuzione partita IVA;

5) Copia dell’ultimo DM 10;

6) Scheda informativa.

La domanda dovrà essere indirizzata alla Segreteria Nazionale presso la sede dell’Associazione in Roma, via Brenta n. 13. La Segreteria, previa verifica della completezza dei documenti allegati, provvederà immediatamente a trasmettere al Consiglio Territoriale di appartenenza dell’aspirante Socio copia della domanda unitamente ad una scheda dati riepilogativa.

Il Consiglio Territoriale, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, delibera in ordine all’ammissione comunicandone l’esito alla Segreteria Nazionale, la quale, previa ratifica del Presidente Nazionale, comunica ufficialmente al richiedente la decisione presa.

Se la domanda è stata accolta, il Segretario Nazionale provvederà all’iscrizione del candidato nel libro Soci, dopo che quest’ultimo avrà versato l’annuale quota associativa.

 

art. 5  (art. 6 e 9 Statuto)  QUOTE SOCIALI E SOSPENSIONE PER MOROSITÀ 

Il Consiglio Nazionale entro il 31 ottobre di ciascun anno, delibera l’importo delle quote sociali dell’anno successivo. La Segreteria Nazionale, entro il 31 dicembre, comunica ai Soci l’ammontare della quota sociale che dovrà essere versata dal Socio entro il 31 gennaio.

In caso di mancato pagamento della quota entro il suddetto termine il Socio riceverà da parte delle Segreteria Nazionale un primo sollecito di pagamento entro il 28 febbraio. Dopo tale data il Socio moroso sarà considerato sospeso ai sensi dell’art. 6 dello Statuto.

Conseguentemente alla sospensione viene interrotto ogni servizio nei confronti dell’associato che, temporaneamente, non avrà diritto di voto.

Il Socio moroso sarà riammesso automaticamente 10 giorni dopo l’avvenuto pagamento della quota sociale.

Il Socio moroso sospeso sarà escluso dall’associazione con delibera del Consiglio Nazionale.

 

art. 6  (art.  8 Statuto)  SEDE ASSEMBLEA

L’Assemblea Nazionale è convocata almeno una volta l’anno. La sede ove si svolgerà quella dell’anno successivo viene scelta durante l’Assemblea in corso, sulla base delle candidature inviate dai Segretari Territoriali in Segreteria Nazionale almeno 20 giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea Nazionale per l’anno corrente.

Il luogo candidato non deve essere a più di 30 Km dall’aeroporto o dalla stazione ferroviaria. L’Assemblea Nazionale e gli eventuali eventi connessi, quali ad esempio, fiere, riunioni, convegni, attività ricreative, ecc., sono organizzati secondo gli indirizzi dettati dalla Presidenza con la collaborazione dell’Area.

L’organizzazione deve essere demandata ad un gruppo di lavoro di cui fa parte il Segretario Nazionale con funzione di Coordinatore.

 

art. 7  (art. 10 e 28 Statuto)  MODALITÀ CANDIDATURE ED ELEZIONE PRESIDENZA

L’elezione della Presidenza avviene sulla base della formazione di liste composte ciascuna da tre candidati in possesso dei requisiti previsti dall’art. 28 dello Statuto secondo la seguente procedura:

la Segreteria Nazionale entro e non oltre 90 giorni antecedenti l’Assemblea Nazionale in prima convocazione invita tutti i Soci ad inviare la loro pre-candidatura alla Presidenza.

Le pre-candidature devono pervenire presso la Segreteria Nazionale mediante lettera, fax o posta elettronica entro e non oltre 60 giorni antecedenti l’Assemblea Nazionale in prima convocazione.

Tempestivamente e comunque entro e non oltre 5 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle pre-candidature la Segreteria Nazionale provvede ad inviare l’elenco delle pre-candidature a tutti gli Associati.

A questo punto ciascun pre-candidato può comporre una propria lista, della quale sarà capolista, scegliendo tra i soggetti di cui al predetto elenco, oppure fra altri soggetti non inclusi in tale elenco purché in possesso dei requisiti prescritti dallo Statuto.

È preclusa la formazione di liste composte esclusivamente da soggetti che non abbiamo presentato la pre-candidatura nei termini. Ciascun candidato può far parte di più liste; ogni lista potrà avere al massimo in comune due componenti su tre rispetto alle altre liste.

Entro e non oltre 30 giorni antecedenti l’Assemblea Nazionale in prima convocazione devono pervenire alla Segreteria Nazionale le candidature con i relativi programmi sotto forma di liste per l’elezione della Presidenza.

Le liste definitive dei candidati verranno inviate ai Soci unitamente all’ordine del giorno dell’Assemblea Nazionale.

La lista che otterrà il maggior numero di voti sarà eletta alla Presidenza.

Il capolista sarà il Presidente e gli altri due saranno i Vicepresidenti.

In caso di parità di voti tra liste, si procederà al ballottaggio nel corso della medesima Assemblea.

Qualora non fosse possibile formare almeno due liste, si procederà all’elezione della Presidenza mediante votazione dei singoli candidati presenti nell’elenco delle pre-candidature. Il primo eletto assumerà la carica di Presidente ed il secondo ed il terzo la carica di Vicepresidenti.

Qualora si verifichi un caso di parità di voti, sarà eletto il candidato più anziano in età.

Per consentire il rispetto dei termini summenzionati, la data dell’Assemblea dovrà essere fissata con almeno 100 giorni di anticipo.

Nel caso in cui non ci siano liste e/o pre-candidature si procederà alle votazioni delle cariche Istituzionali tra i presenti intervenuti in Assemblea Nazionale.

Dette procedure per la votazione delle cariche Istituzionali, in caso di emergenza sanitaria o altri impedimenti di carattere Nazionale, possono essere variate dal Consiglio Nazionale.

La Presidenza svolge gli incarichi conferitigli dallo Statuto e, in particolare, soprintende ai seguenti settori:

  • Segreteria Nazionale;
  • Tesoreria;
  • Consigli Territoriali;
  • Comitato Tecnico ed altri Comitati o Gruppi di Lavoro;
  • pubbliche relazioni;
  • riviste di categoria, sito internet ed altri mezzi di comunicazione;
  • iniziative promozionali;         
  • rapporti con l’estero e con la Federazione Europea.

 

art. 8  (art. 12 Statuto)  LA SEGRETERIA NAZIONALE

La Segreteria Nazionale è composta dal personale volontario e/o dipendente e svolge la funzione operativa della gestione associativa.

La Presidenza oppure una persona da essa delegata, è responsabile della Segreteria Nazionale.

L’assunzione ed il licenziamento del personale sono competenza della Presidenza, previa approvazione del Consiglio Nazionale.

 

art. 9  (art. 12 Statuto)  SEGRETARIO NAZIONALE

Il Segretario Nazionale provvede all’amministrazione, all’organizzazione ed al funzionamento dell’Associazione sulla base delle indicazioni date dalla Presidenza.

Il Segretario Nazionale si occupa principalmente di:

  • coordinare le Segreterie Territoriali;
  • coordinare sotto l’aspetto organizzativo gli eventi nazionali e territoriali;
  • curare i rapporti tra Segreteria e Soci e provvedere alla ricezione e spedizione della corrispondenza;
  • provvedere all’invio delle circolari;
  • provvedere alla gestione degli archivi associativi;
  • verificare insieme al Tesoriere il corretto svolgimento di piani programmati;
  • aggiornare il libro Soci;
  • redigere i verbali dell’Assemblea Nazionale, della Presidenza e del Consiglio Nazionale.

 

art. 10  (art. 13 Statuto)   AREE TERRITORIALI

Le Aree Territoriali, individuate discrezionalmente dal Consiglio Nazionale, sono composte da una o più Regioni e devono avere un minimo di 12 Soci ciascuna.

Le Aree Territoriali sono così individuate:

Area uno: Lombardia;

Area due: Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige;

Area tre: Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria;

Area quattro: Emilia-Romagna, Toscana e Marche;

Area cinque: Lazio, Umbria, Abruzzo e Sardegna;

Area sei: Molise, Campania, Puglia e Basilicata;

Area sette: Calabria e Sicilia.

 

art. 11 (art. 16 Statuto)   IL SEGRETARIO TERRITORIALE

Il Segretario Territoriale può conferire incarico a terzi, per risolvere problematiche nell’ambito territoriale comunicando tali iniziative alla Presidenza Nazionale.

Il Segretario Territoriale trasmette mensilmente alla Segreteria Nazionale la documentazione contabile fiscale attestante le spese sostenute.

Alle Assemblee Territoriali possono partecipare, senza diritto di voto i componenti del Consiglio Nazionale.

 

art. 12  (art. 18, 19 e 28 Statuto)  CANDIDATURE AI COLLEGI DEI REVISORI E DEI PROBIVIRI

Le candidature, anche su segnalazione del Consiglio Nazionale, all’elezione delle cariche di Revisore e di Proboviro devono pervenire presso la Segreteria Nazionale entro e non oltre 30 giorni antecedenti l’Assemblea Nazionale in prima convocazione.

Le liste dei candidati verranno inviate unitamente all’ordine del giorno dell’Assemblea Nazionale.

Nel caso in cui per dimissioni o per altra causa venga a mancare un componente del Collegio dei Probiviri, il Collegio è integrato per cooptazione deliberata dal Consiglio Nazionale in modo da consentire l’immediata operatività.

 

art. 13   (art. 9 e 10 Statuto)   IL TESORIERE

Il Tesoriere, scelto anche tra i non Soci, partecipa con diritto di voto consultivo al Consiglio Nazionale e unitamente alla Segreteria Nazionale, deve redigere trimestralmente i rendiconti economici finanziari. Questi devono essere visionati ed approvati dal Consiglio Nazionale e/o dalla Presidenza.

Il Consiglio Nazionale e/o la Presidenza possono richiedere in qualsiasi momento le situazioni economiche finanziarie.

 

art. 14  (art 28 Statuto)   DECADENZA AUTOMATICA IN CASO DI INCOMPATIBILITA’ 

Il candidato ad una carica associativa che ricopra già altra carica non è tenuto a dare le dimissioni preventive per potersi candidare. In caso di elezione alla nuova carica associativa, il candidato si considererà automaticamente decaduto dalla precedente carica incompatibile.

 

art. 15  (art. 24 Statuto)   PATRIMONIO E RISORSE

Attualmente il patrimonio dell’Associazione è costituito, oltre che dai beni indicati all’articolo 24 dello Statuto da:

La Rivista Neon Light e Sign (registrazione tribunale di Milano n. 123 del 23/03/1977),

Arteinsegna, domini www.aifil.it e www.aifil.com.

 

Approvato con atto n. 72862/7308 il 15 novembre 2008.

Aggiornato dal Consiglio Nazionale il 24 aprile 2021 e 14 settembre 2021.

Aggiornato dal Consiglio Nazionale il 29 novembre 2021.