Statuto

 

MODIFICATO CON ATTO N. 72862/7308 IL 15/11/2008 – NOTAIO IN MILANO MARIA BELLEZZA, ISCRITTO PRESSO IL COLLEGIO NOTARILE DI MILANO

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INDICE

TITOLO I – DENOMINAZIONE E SEDE
art. 1 – Denominazione
art. 2 – Sede

TITOLO II – OGGETTO SOCIALE
art. 3 – Finalità e scopi

TITOLO III – SOCI
art. 4 – Qualifica dei soci
art. 5 – Diritti e obblighi dei soci
art. 6 – DECADENZA, RECESSO, SOSPENSIONE ED ESCLUSIONE

TITOLO IV – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
art. 7 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

CAPO I – ORGANI NAZIONALI
art. 8 – Assemblea Nazionale
art. 9 – Consiglio Nazionale
art. 10 – Presidenza
art. 11  – Presidente
art. 12  – Segretario Nazionale

CAPO II – ORGANI TERRITORIALI
art. 13 – Aree Territoriali
art. 14 – ASSEMBLEA TERRITORIALE
art. 15 – CONSIGLIO TERRITORIALE
art. 16 – SEGRETARIO TERRITORIALE
art. 17 – RAPPRESENTANTE PROVINCIALE

CAPO III – ORGANI DI CONTROLLO E GIUDIZIALE
art. 18 – COLLEGIO DEI REVISORI
art. 19 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

TITOLO V – GRUPPI REFERENTI E PARTECIPAZIONI
art. 20 – GRUPPI INTERNI E COMITATI
art. 21 – GRUPPO GIOVANI
art. 22 – REFERENTI E CONSULENTI
art. 23 – PARTECIPAZIONE IN ORGANISMI ESTERNI

TITOLO VI – GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
art. 24 – PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE
art. 25 – BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO
art. 26 – CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
art. 27 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

TITOLO VII – DISPOSIZIONI VARIE
art. 28 – NORME GENERALI
art. 29 – DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ ASSOCIATIVA
art. 30 – SANZIONI
art. 31 – REGOLAMENTI
art. 32 – ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

TITOLO I – DENOMINAZIONE E SEDE
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art. 1 – Denominazione
In data 18 ottobre 1969 viene fondata l’Associazione AIFIL denominata anche Associazione Italiana Fabbricanti Insegne Luminose ed è costituita a tempo indeterminato con rogito del Notaio Piero De Marchi di Milano Rep. 5264/757.

art. 2 – Sede
L’Associazione ha sede in Italia nel comune di Milano (MI) in via Mecenate n. 105 nei locali della Segreteria Nazionale.

La Sede Nazionale è l’unica sede a tutti gli effetti civili, fiscali e legali.
Le Segreterie Territoriali sono domiciliate presso l’azienda socia in cui opera il Segretario Territoriale o in altro luogo previa approvazione del Consiglio Nazionale.
I gruppi associativi sono domiciliati presso la Sede Nazionale.

TITOLO II – OGGETTO SOCIALE
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art. 3 – Finalità e scopi
L’Associazione non ha fini politici né di lucro e si propone di riunire le aziende che operano nel settore delle insegne, pubblicità luminose ed in generale delle tecnologie decorative luminose, a tutela dei loro interessi nei confronti di terzi, autorità ed Enti.
L’Associazione favorisce iniziative nazionali ed internazionali nell’interesse della categoria e svolge attività in favore degli associati e/o di terzi promuovendo la collaborazione tra i soci, l’innovazione e lo sviluppo del mercato e la diffusione culturale e tecnologica del settore. Divulga e promuove il rispetto delle norme della sicurezza e il miglioramento della qualità dei prodotti e degli impianti, nonché la formazione e la qualificazione professionale degli operatori del settore.
L’Associazione promuove altresì la formazione, al proprio interno, di organismi con finalità associative, regolamentati e disciplinati in armonia con il presente Statuto.

TITOLO III – SOCI
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art. 4 – Qualifica dei soci

I soci che compongono l’Associazione sono:

–          Soci ordinari;
–          Soci onorari;
–          Soci sostenitori;
–          Soci simpatizzanti.

Soci Ordinari

Sono le persone fisiche o giuridiche che forniscono beni e/o servizi nel settore delle insegne, pubblicità luminose ed in generale delle tecnologie decorative luminose. Essi sono suddivisi per tipologie di attività come da Regolamento.

La loro ammissione sarà deliberata dal Consiglio Territoriale di appartenenza e ratificata dal Presidente Nazionale.

L’impresa socia può essere rappresentata da un procuratore legittimato da delega scritta conferita dal legale rappresentante.

Soci Onorari

Sono le persone fisiche che hanno acquisito meriti particolari nei confronti dell’Associazione.

La loro nomina è valutata e decretata dal Consiglio Nazionale. Sono esonerati dal versamento della quota sociale annuale.

Soci Sostenitori

Sono le aziende e le persone che, diverse dai soci Ordinari e Onorari, forniscono aiuto gratuito all’Associazione sotto forma di contributo finanziario, omaggi di beni, disponibilità di servizi, ecc.

La loro ammissione è valutata e decretata dal Consiglio Nazionale, come da Regolamento. Sono esonerati dal versamento della quota sociale annuale.

Soci Simpatizzanti

Sono gli ex-soci che, non rientrando nelle categorie sopra enumerate e descritte, abbiano cessato la loro attività presso un’azienda associata e manifestano interesse nei confronti dell’Associazione.

La loro ammissione sarà deliberata dal Consiglio Nazionale, previo deposito di istanza scritta presso la Segreteria Nazionale. Sono esonerati dal versamento della quota sociale annuale.

Le decisioni relative all’ammissione dei nuovi soci sono insindacabili.

art. 5 – Diritti e obblighi dei soci

L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a principi di democraticità e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati tenuto conto delle specificità di ciascuna qualifica di appartenenza.

Tutti i soci devono:

–          essere di provata correttezza commerciale;
–          impegnarsi al rispetto dell’etica commerciale – imprenditoriale;
–          impegnarsi a pagare le quote sociali annue ed i contributi deliberati dal Consiglio Nazionale;
–          impegnarsi a rispettare lo Statuto e il Regolamento associativo;
–          impegnarsi a rispondere nei tempi e con le modalità richieste ai questionari ed alla raccolta dei dati necessari all’Associazione;

art. 6 – DECADENZA, RECESSO, SOSPENSIONE ED ESCLUSIONE
DECADENZA
I soci cessano di appartenere all’Associazione per decadenza, quando non esplicano più le attività per le quali erano stati ammessi al suo interno, ad esclusione dei soci onorari e dei soci simpatizzanti;

RECESSO

L’associato ha facoltà di recedere dall’Associazione dandone comunicazione mediante lettera raccomandata entro il 31 ottobre di ogni anno, oppure entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di aumento della quota sociale annua, fatto salvo l’adeguamento ISTAT.
Il recesso avrà efficacia dal 1 gennaio successivo nel primo caso e dalla presa d’atto da parte della Segreteria Nazionale nel secondo.

SOSPENSIONE

La sospensione del socio può avvenire per morosità e/o violazione degli obblighi imposti dallo Statuto e dal Regolamento. Il Regolamento prevede le formalità per il recupero della quota associativa e quindi la riammissione o l’esclusione dell’Associato.
Alla sospensione consegue l’interruzione di qualsiasi servizio nei confronti dell’associato e la temporanea sospensione del diritto di voto.

ESCLUSIONE

I soci vengono esclusi per morosità nel versamento della quota sociale e per gravi motivi di inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto e del relativo Regolamento.
Sulla decadenza e sull’esclusione delibera il Consiglio Nazionale.

TITOLO IV – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

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art. 7 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Per il funzionamento dell’Associazione sono costituiti i seguenti organi.

ORGANI NAZIONALI:

–          Assemblea Nazionale

–          Consiglio Nazionale

–          Presidenza

–          Presidente

–          Segretario Nazionale

ORGANI TERRITORIALI:

–          Assemblea Territoriale

–          Consiglio Territoriale

–          Segretario Territoriale

–          Rappresentanti Provinciali

ORGANI CONTROLLO E GIUDIZIALE:

–          Collegio dei Revisori

–          Collegio dei Probiviri

CAPO I

ORGANI NAZIONALI
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art. 8 – ASSEMBLEA NAZIONALE
L’Assemblea Nazionale è l’Organo sovrano dell’Associazione. Essa può essere ordinaria o straordinaria.
La convocazione deve essere fatta tramite lettera, posta elettronica  o fax a tutti i soci almeno venti giorni prima della data stabilita, e dovrà contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione per l’Ordinaria o dell’unica convocazione per la Straordinaria.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare da altri soci mediante delega scritta da consegnare al Presidente all’apertura di Assemblea.

Ciascun socio non potrà rappresentare, comunque, più di tre soci.

La delega potrà essere conferita anche ad un non socio, ma, in questo caso il delegato potrà rappresentare il solo delegante e non potrà, a sua volta, essere rappresentato.

E’ ammessa la possibilità che l’Assemblea Nazionale si svolga con gli interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In particolare è necessario che:

–          sia consentito al Presidente dell’Assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

–          sia consentito al Segretario di Assemblea di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

–          sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

Per ogni riunione di Assemblea è redatto un verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante. Tale funzione sarà svolta da un segretario nominato dal Presidente stesso e potrà essere un notaio, ove previsto dalla legge.

I verbali sono sempre a disposizione di tutti i soci presso la Segreteria Nazionale.

I membri della Presidenza e i soci sostenitori non possono essere portatori di deleghe.

Assemblea Ordinaria
L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, almeno una volta l’anno, oppure su richiesta scritta, indirizzata al Presidente, da almeno 1/5 (un quinto) dei soci, con indicazione specifica degli argomenti da trattare.

In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è validamente costituita qualora siano presenti o rappresentati almeno i 2/3 (due terzi) dei soci; essa delibera a maggioranza assoluta dei medesimi.

In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria è valida, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati, e delibera validamente a maggioranza semplice dei presenti.

L’Assemblea Ordinaria:

a)      elegge i componenti della Presidenza Nazionale tra i candidati;
b)      elegge il Collegio dei Revisori;
c)      elegge il Collegio dei Probiviri;
d)      approva il bilancio consuntivo della gestione e il preventivo della gestione successiva;
e)      determina, se  lo ritiene utile, l’ammontare del gettone di presenza da corrispondere ai componenti del Consiglio Nazionale e l’emolumento annuale della Presidenza, del Segretario Nazionale e dei Revisori, fermo restando il rimborso delle spese sostenute in ragione della loro carica;
f)        delibera su tutti gli altri argomenti attinenti la gestione Associativa, ritenuti di sua competenza dal presente Statuto e dal Regolamento e/o sottoposti al suo esame dal Consiglio Nazionale;

Assemblea Straordinaria
L’Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente, oppure su richiesta scritta, indirizzata al Presidente, da almeno i 2/5 (due quinti) dei soci, quando sia necessario deliberare in merito alle proposte di:

a)      modifica dello Statuto con la presenza in proprio o per delega di 1/2 (un mezzo) più uno dei soci e con il consenso dei 3/4 (tre quarti) dei presenti;
b)      scioglimento dell’Associazione con la presenza, in proprio o per delega, dei 2/3 (due terzi) dei soci e con il consenso dei 3/4 (tre quarti) dei presenti.
In caso di scioglimento l’Assemblea nomina uno o più liquidatori.

art. 9 – Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è composto dai membri della Presidenza, dai Segretari Territoriali e dal Presidente del Gruppo AIFIL Giovani.

Ogni componente ha diritto ad un solo voto.  Alle riunioni del Consiglio partecipa, con diritto di voto consultivo, il Segretario Nazionale, il Tesoriere e almeno un componente del Collegio dei Revisori.

E’ facoltà della Presidenza far partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale i delegati, i referenti, i collaboratori e gli esperti con diritto di voto consultivo.
La convocazione deve essere fatta tramite lettera, posta elettronica, fax o telegramma almeno dieci giorni prima della data fissata, riducibili a tre in caso di urgenza, e dovrà contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della convocazione.

Il Consiglio Nazionale viene convocato dal Presidente per la prima volta entro sessanta giorni dalla elezione della Presidenza.

Il Consiglio Nazionale viene convocato almeno due volte all’anno dal Presidente, su propria iniziativa o su richiesta di almeno tre componenti del Consiglio stesso. In caso di mancata convocazione dovrà provvedervi il Collegio dei Probiviri.

Il Consiglio Nazionale può deliberare su tutti gli atti e le operazioni che rientrino nell’oggetto sociale ed in particolare:

–          fissa la quota sociale annua e il relativo termine di pagamento;
–          approva e modifica il Regolamento;
–          nomina il Segretario Nazionale scegliendolo anche tra i non soci e dispone l’eventuale indennità di carica;
–          individua le aree territoriali;
–          delibera le risorse economiche da attribuire alle aree territoriali;
–          delibera in merito alla costituzione di eventuali organismi ratificandone i relativi Regolamenti;
–          delibera in ordine alla decadenza o all’esclusione dei soci;
–          delibera in ordine all’acquisto o alienazione dei beni, anche immobili, ed all’accettazione di donazioni, erogazioni o lasciti.

Le delibere del Consiglio Nazionale sono validamente assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

La partecipazione alle riunioni del Consiglio Nazionale può avvenire anche tramite videoconferenza.

In caso di impedimento i Segretari Territoriali possono farsi rappresentare dai rispettivi Vicesegretari con diritto di voto.

Le riunioni del Consiglio Nazionale sono presiedute dal Presidente Nazionale o, in caso di impedimento, dal Vicepresidente più anziano o, in mancanza, da persona designata dal Consiglio.

I verbali di ciascuna riunione del Consiglio Nazionale devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

art. 10 – PRESIDENZA

La Presidenza è composta dal Presidente e dai due Vicepresidenti eletti dall’assemblea con le modalità previste dal Regolamento.

Le delibere della Presidenza sono validamente assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

In tutte le delibere il Presidente ha due voti mentre i Vicepresidenti hanno un voto ciascuno.

In caso di parità l’argomento verrà sottoposto a  delibera del Consiglio Nazionale.

Venendo a mancare il Presidente la relativa carica sarà assunta dal Vicepresidente più anziano di età sino alla scadenza del mandato.

Venendo a mancare un Vicepresidente, la Presidenza rimane in carica fino alla scadenza del mandato.

La Presidenza non può operare con un solo componente; in tale eventualità occorre procedere al più presto a nuove elezioni e la carica di Presidente sarà assunta ad interim dal Presidente del Collegio dei Probiviri per l’espletamento degli atti di ordinaria amministrazione.

In particolare, la Presidenza:

–          promuove l’attività politica dell’Associazione;
–          verifica l’attuazione delle delibere emesse dal Consiglio Nazionale ed esamina le delibere dei Consigli Territoriali;
–          può assumere delibere spettanti al Consiglio Nazionale aventi carattere d’urgenza, sottoponendole successivamente allo stesso per la ratifica;
–          assume tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione, l’organizzazione ed il funzionamento dell’Associazione previa pianificazione degli obbiettivi e quantificazione dei budget di spesa, con facoltà di delega a terzi;
–          predispone, sulla base dei dati forniti dal Tesoriere, il bilancio consuntivo e preventivo dell’Associazione sottoponendolo al preventivo parere del Consiglio Nazionale, del collegio dei Revisori ed all’approvazione dell’Assemblea Nazionale dei soci;
–          nomina, scegliendolo anche tra i non soci, un Tesoriere che curi con il supporto della Segreteria Nazionale la riscossione delle quote sociali, si occupi delle registrazioni contabili del patrimonio associativo nei termini previsti dalla legge, aggiorni la situazione economico-patrimoniale dell’Associazione lasciandone copia presso la Segreteria Nazionale, al fine di poter consentire ai componenti del Consiglio Nazionale di prenderne visione. Il Tesoriere collabora alla stesura del bilancio preventivo e consuntivo della gestione.

Alle riunioni della Presidenza partecipa, con diritto di voto consultivo, il Segretario Nazionale il quale redige il relativo verbale, le delibere della Presidenza sono comunque valide anche in assenza del Segretario Nazionale.

art. 11  – PRESIDENTE

Il Presidente

–          ha la rappresentanza politica e giuridica dell’Associazione;
–          ha potere di impulso e vigilanza sul buon andamento dell’Associazione;
–          rappresenta la sintesi dell’Associazione, ne esprime e ne garantisce le caratteristiche peculiari e la rappresentanza nelle sedi pubbliche ed istituzionali;
–          è il rappresentante legale dell’Associazione a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati per agire e resistere in giudizio;
–          può conferire deleghe per il compimento degli atti nell’ambito delle proprie competenze.
–          In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente da lui nominato.

art. 12  – SEGRETARIO NAZIONALE

Il Segretario Nazionale, avvalendosi della struttura della Segreteria Nazionale, provvede all’amministrazione, all’organizzazione ed al funzionamento dell’associazione sulla base delle direttive della Presidenza. Il Segretario Nazionale redige inoltre i verbali dell’Assemblea dei soci, della Presidenza e del Consiglio Nazionale, aggiorna il libro soci, provvede alle comunicazioni ed alla corrispondenza e può delegare dette funzioni mantenendone la responsabilità. In tale ambito deve svolgere tutte le mansioni e prendere tutte le iniziative che ritiene opportune per il regolare funzionamento dell’associazione, tenendo informato il Presidente. Il Segretario Nazionale rimane in carica sino ad eventuale revoca da parte del Consiglio Nazionale.

CAPO II

ORGANI TERRITORIALI

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art. 13 – AREE TERRITORIALI

Le aree territoriali sono composte da una o più Regioni individuate discrezionalmente dal Consiglio Nazionale, in base alla loro dislocazione geografica ed al numero dei soci presenti sul territorio.

Le aree territoriali non possono in ogni caso essere di numero inferiore a cinque e ciascuna di esse dovrà essere composta da un numero di soci minimo previsto dal Regolamento.

Lo scopo delle aree territoriali è quello di creare gruppi omogenei che lavorino nell’interesse dell’Associazione e risolvano in modo autonomo i vari problemi locali, purché il loro operato sia in linea e comunque concordato con il Consiglio Nazionale.

Ciascuna area territoriale, costituita in Assemblea, elegge, tra i propri associati, il Consiglio Territoriale.

art. 14 – ASSEMBLEA TERRITORIALE

L’Assemblea Territoriale è presieduta dal proprio Segretario Territoriale o, in Sua assenza, dal Vicesegretario. Oltre a nominare il proprio Consiglio Territoriale, l’Assemblea Territoriale definisce i propri obiettivi in funzione delle indicazioni della Presidenza Nazionale e delle indicazioni locali.

All’Assemblea Territoriale, indetta per l’elezione del Consiglio Territoriale, è necessaria la presenza di un componente della Presidenza o di un associato delegato dalla stessa.

L’Assemblea Territoriale può fornire ai propri Rappresentanti Provinciali indicazioni, proposte e suggerimenti utili per il raggiungimento degli obiettivi prefissati che devono sempre e comunque essere in linea con gli scopi dell’Associazione.

L’Assemblea Territoriale è convocata almeno una volta all’anno con le stesse modalità previste dall’art. 8 dello Statuto dal Segretario Territoriale o da 1/5 (un quinto) dei soci dell’area, con indicazione specifica degli argomenti da trattare.

Ciascun socio potrà rappresentare un massimo di due soci.

Le delibere dell’Assemblea Territoriale sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le delibere sono messe in atto dal Consiglio Territoriale che rappresenta, pertanto, il necessario collegamento tra gli Organi centrali ed i propri associati.

I verbali di ciascuna Assemblea Territoriale devono essere sottoscritti dal proprio Segretario ed inviati alla Segreteria Nazionale.

art. 15 – CONSIGLIO TERRITORIALE

Il Consiglio Territoriale è composto dal Segretario, dal Vicesegretario e da almeno un consigliere.

I componenti del Consiglio Territoriale devono essere soci. Le cariche di Segretario e di Vicesegretario Territoriale sono assunte rispettivamente dal primo e dal secondo tra coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti in sede di Assemblea indetta per l’elezione del Consiglio Territoriale.

Per l’attività di ogni Consiglio Territoriale, il Consiglio Nazionale stanzierà una somma, da stabilirsi ogni anno, in funzione della pianificazione degli obiettivi annuali con i relativi budget di spesa che il Consiglio Territoriale dovrà preventivamente elaborare e sottoporre al Consiglio Nazionale entro e non oltre il 30 ottobre di ciascun anno.

Il Consiglio Territoriale ha compiti di sviluppo dell’attività associativa, di promozione e di coordinamento a livello locale, nell’ottica del raggiungimento degli scopi dell’Associazione.

Il Consiglio Territoriale è convocato liberamente dal proprio Segretario almeno due volte l’anno su propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio.

Il Consiglio Territoriale delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I verbali di ciascuna riunione del Consiglio Territoriale devono essere sottoscritti dal Segretario ed inviati alla Presidenza Nazionale.

art. 16 – SEGRETARIO TERRITORIALE

Il Segretario Territoriale rappresenta la figura ufficiale di riferimento dell’area nei confronti dell’Associazione.

art. 17 – RAPPRESENTANTE PROVINCIALE

Nell’ambito dell’area territoriale è istituita la figura del Rappresentante Provinciale il quale, in collaborazione con il Segretario Territoriale, ha il compito di promuovere tutte le azioni che ritenga utili al fine di risolvere i vari problemi locali nell’interesse della categoria. Egli deve svolgere opera di sviluppo associativo e riferire costantemente del proprio operato al Segretario Territoriale.

I Rappresentati Provinciali sono nominati dal Consiglio Territoriale dell’area di appartenenza. Essi partecipano alle riunioni del Consiglio Territoriale con diritto di voto.

Il Segretario, il Vicesegretario ed i Consiglieri Territoriali, possono svolgere altresì le funzioni di Rappresentante Provinciale.

CAPO III
ORGANI DI CONTROLLO E GIUDIZIALE

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art. 18 – COLLEGIO DEI REVISORI
Il Collegio dei Revisori è nominato anche tra i non soci dall’Assemblea Nazionale. Ogni socio può esprimere al massimo due preferenze, scegliendolo tra i candidati che sono elencati appositamente in documento redatto e distribuito prima dell’Assemblea a tutti i soci. Sono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di preferenze e, in caso di parità, è eletto il candidato più anziano. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti.
Il Presidente del Collegio dei Revisori è il candidato che ottiene il maggior numero di preferenze.
Il Collegio dei Revisori controlla l’andamento della gestione economica e finanziaria dell’Associazione e ne accerta il buon funzionamento amministrativo e contabile.
Il Collegio dei Revisori esprime il proprio parere relativamente al rendiconto della gestione con una relazione scritta.

art. 19 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri nominati dall’Assemblea anche tra i non soci; essi non hanno diritto a compenso alcuno.
In caso di parità sarà eletto il candidato più anziano di età.
La carica di Presidente è assunta dal candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze.
Il Collegio dei Probiviri dirime le controversie interne tra i soci, tra gli organi sociali nonché tra i soci e gli organi sociali, e tutte le controversie che riguardano l’interpretazione e l’applicazione delle disposizioni statutarie e del Regolamento.

Il Collegio dei Probiviri interviene altresì per l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 30 dello Statuto.
Il Collegio potrà, in caso di inattività del Presidente, convocare il Consiglio Nazionale su richiesta di almeno tre componenti del Consiglio stesso.
Ricorrendo i presupposti di cui all’art. 10 dello Statuto, Il Presidente del Collegio può ricoprire altresì la carica di Presidente ad interim in deroga all’art. 28.

TITOLO V – GRUPPI REFERENTI E PARTECIPAZIONI

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art. 20 – GRUPPI INTERNI E COMITATI
In  seno all’Associazione possono essere costituiti Gruppi associativi e Comitati con oggetto e finalità specifiche purché regolamentati e disciplinati in armonia con il presente Statuto e Regolamento.
La costituzione dei Gruppi deve essere autorizzata dal Consiglio Nazionale.

art. 21 – GRUPPO GIOVANI
In seno all’Associazione è costituito il Gruppo Giovani, il cui Presidente fa parte di diritto del Consiglio Nazionale dell’Associazione.
Gli scopi e il funzionamento del Gruppo Giovani sono disciplinati da un apposito Regolamento, deliberato dall’Assemblea del Gruppo in armonia con lo Statuto dell’Associazione e ratificato dal Consiglio Nazionale.

art. 22 – REFERENTI E CONSULENTI
Nello svolgimento della propria attività, l’Associazione si può avvalere di referenti e consulenti specificatamente preparati nei settori di interesse associativo.
Essi svolgono attività di studio e di consulenza a favore dell’Associazione. I referenti e i consulenti sono incaricati a svolgere il rispettivo ruolo dalla Presidenza previa approvazione del Consiglio Nazionale. Essi fanno capo alla Presidenza o chi da essa delegato.

art. 23 – PARTECIPAZIONE IN ORGANISMI ESTERNI
L’Associazione può partecipare ad organismi esterni ad essa purché siano ispirati ai principi e alle finalità del presente Statuto. La partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio Nazionale.

TITOLO VI – GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

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art. 24 – PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE
L’Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

a)     beni mobili e immobili
b)     marchi registrati e domini internet
c)     quote e contributi degli associati;
d)     contributi di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
e)     entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati
f)       proventi derivati dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g)     erogazioni liberali degli associati e di terzi;
h)     entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
i)        eredità, donazioni o legati;
j)        altre entrate compatibili con le finalità dell’Associazione.
I proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

Gli impegni finanziari dell’Associazione sono garantiti esclusivamente dall’entità dei fondi sopra citati e dalle proprietà mobili ed immobili dell’Associazione per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’Associazione. I terzi creditori devono far valere i loro diritti esclusivamente sul patrimonio dell’Associazione stessa.

art. 25 – BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO
Premesso che l’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio preventivo deve essere redatto entro il 28 Febbraio di ciascun anno; il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 giugno di ogni anno.

Al termine di ciascun esercizio viene redatto:
1) il preventivo
2) il bilancio civilistico fiscale con relativa relazione del Presidente
3) il bilancio finanziario dell’esercizio
4) la relazione della Presidenza sul programma svolto
5) la relazione sul bilancio del Collegio dei Revisori.
6) L’eventuale avanzo o disavanzo di gestione viene riportato nel “Fondo di Dotazione” per l’utilizzo negli esercizi successivi.

art. 26 – CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutta la documentazione storica dell’Associazione deve essere conservata senza limiti di tempo. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’Associazione verrà ceduta al socio, maggior offerente, purché disposto a donarla ad una nuova associazione del settore o ad una eventuale organizzazione museale.
Tutta la documentazione gestionale dell’Associazione dovrà essere conservata per almeno cinque anni, salvo diverse disposizioni di legge.

art. 27 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
In caso di scioglimento, il patrimonio netto, estinte le eventuali passività, sarà devoluto ad opere benefiche o di pubblica utilità, da individuarsi ad opera dell’Assemblea, che a norma dell’art. 8 provvede alla delibera di scioglimento.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI VARIE

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art. 28 – NORME GENERALI

Possono candidarsi all’elezione degli organi dell’Associazione oltre che le persone fisiche, titolari di imprese individuali, ed i rappresentanti legali di imprese collettive (persone giuridiche), anche le persone fisiche dagli stessi delegati con atto scritto, a condizione che abbiano maturato almeno tre anni di esperienza nel settore.

Possono candidarsi altresì i soci onorari ed i soci simpatizzanti. I soci sostenitori non possono candidarsi.

I membri degli organi dell’Associazione durano in carica tre anni e sono eleggibili, nello svolgimento delle stesse funzioni per non più di due mandati consecutivi.

Ciascun componente della Presidenza, del Consiglio Nazionale, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri non può assumere contemporaneamente più cariche associative.

Tutti gli incarichi sono gratuiti, salvo quanto previsto dall’art. 8 punto e.

Tutte le votazioni normalmente sono palesi; sono a scrutinio segreto quando concernono persone o se almeno la metà dei presenti ne faccia richiesta.

art. 29 – DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ ASSOCIATIVA
L’attività associativa è disciplinata dalle norme del presente Statuto e del relativo Regolamento e, per quanto ivi non previsto, dalle norme del Codice Civile, nonché dal D. Lgs n. 460/97 e successive modifiche ed integrazioni.

art. 30 – SANZIONI

Ai soci responsabili di comportamenti in contrasto con le norme del presente Statuto e del relativo Regolamento, possono essere comminate dal Collegio dei Probiviri le seguenti sanzioni disciplinari a seconda della gravità del fatto:

A)     ammonimento

B)     diffida scritta

C)    sospensione (da un minimo di 1 mese ad un massimo di 12 mesi)

D)    esclusione

art. 31 – REGOLAMENTI

I regolamenti disciplinano il funzionamento dell’Associazione in armonia con il presente Statuto.

Il Regolamento di Attuazione dello Statuto può essere aggiornato dal Consiglio Nazionale ogni qualvolta si renda necessario. Gli scopi ed il funzionamento dei Gruppi Interni sono disciplinati da appositi Regolamenti deliberati ed aggiornati ogni qualvolta si renda necessario dal gruppo e ratificati dal Consiglio Nazionale.

art. 32 – ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

Il presente entrerà in vigore il 1 gennaio 2009.